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Manifesto
per promuovere e rendere concretamente fattibile l’uso di contenitori durevoli nell’ambito dei consumi domestici, alimentari e non, nella ristorazione e nei pubblici esercizi.
Il miglior rifiuto è quello che non c’è
La “Gerarchia dei Rifiuti” è l’ordine di priorità stabilito dall’Unione Europea rispetto al “fine vita” di qualsiasi prodotto e, quindi, della sua trasformazione in rifiuto e della sua gestione in quanto tale. Come noto, questa “gerarchia” vede al suo apice la “prevenzione”, ossia l’insieme di misure, scelte progettuali/tecniche, processi/procedure, comportamenti che evitano all’origine la formazione del rifiuto, superando il più possibile il concetto stesso di “usa e getta” e di “monouso”.
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Questo approccio, che è alla base dell’”Economia Sostenibile” e della conseguente “Economia Circolare”, richiede fantasia, impegno e apertura al cambiamento da parte di tutti i soggetti coinvolti e non può che inverarsi per gradi, sposando compatibilità ambientali, economiche e igienico/sanitarie, evitando comunque che si generino fattori penalizzanti specifici per fasce di consum-attori, soprattutto quelli più deboli.
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Una visione di filiera
L’argomento comporta un’attenta revisione e un intervento sui comportamenti dei diversi soggetti che compongono l’intera supply-chain, perché non è possibile intervenire su un singolo aspetto senza concatenarlo a monte e a valle con le relative modifiche culturali, organizzative, tecnologiche e normative. La finalità è proprio quella di creare benessere complessivo, migliore qualità di vita e vitalità ambientale e sociale, creazione di lavoro e di valore per tutti.
Qui di seguito si suggeriscono pertanto le possibili azioni e/o impatti rispetto a ciascun anello proprio di questa supply-chain.
a) Imprese di produzione
Restringere progressivamente la possibilità di immettere sul mercato contenitori a perdere di qualunque materiale sostituendoli con contenitori riutilizzabili, possibilmente prodotti con materiali riciclati. Favorire questa trasformazione gestionale con incentivi sull’acquisto e utilizzo di questi contenitori riutilizzabili.
b) Imprese di trasformazione
Favorire con agevolazioni fiscali e con l’individuazione di specifici indici di bilancio la massima smaterializzazione dei processi produttivi, così riducendo la quantità di materiali immessi nel mercato. Nel contempo, incoraggiare il progressivo passaggio dall’uso di packaging usa e getta a specifiche attrezzature o contenitori riutilizzabili.
c) Imprese di distribuzione (GDO, Esercizi HORECA, Pubblici Esercizi)
Favorire con agevolazioni fiscali e l’individuazione di specifici indici di bilancio la trasformazione degli allestimenti delle superfici di vendita limitando la vendita di prodotti con packaging usa e getta e ampliando le aree dedicate alla mescita sfusa di prodotti secchi e liquidi. Nel contempo, promuovere la diffusione e vendita dei contenitori riutilizzabili con la relativa raccolta e accreditamento delle cauzioni, là dove opportuno. Allo scopo è anche utile l’obbligo di inserimento nello scontrino del costo del contenitore negli esercizi che fanno take-away e, sul lungo periodo, obbligo di proporre alternative all’usa e getta.
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d) Acquirenti e consum-attori
Favorire il loro coinvolgimento proattivo con campagne di comunicazione per la promozione dei prodotti sfusi e l’eliminazione progressiva dell’usa e getta, mettendo in rete tutte le realtà che operano in questo senso, ed evidenziando gli obiettivi dell’Agenda 2030 e la direttiva SUP (Single-Use-Plastic). La sensibilizzazione del consum-attore su questi temi, rappresenterà la leva basilare per l’effettiva trasformazione delle Imprese di trasformazione e distribuzione.
e) Imprese di raccolta, riciclo, smaltimento dei rifiuti
La progressiva implementazione di queste azioni comporterà una progressiva diminuzione dei rifiuti complessivi, in linea con la prima opzione della “gerarchia dei rifiuti” della UE (“reduce”. Conseguentemente, anche ogni forma di riciclo e di smaltimento finale ne beneficerà automaticamente.
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E’ necessario un intervento normativo ad hoc
La corretta impostazione concettuale e anche l’indirizzo generale a favore dell’espansione del riutilizzo, già presente nelle normative sia UE che nazionali, sono stati tuttavia sinora poco supportati da misure conseguenti atte a dare concreta applicazione ai principi enunciati. Rispetto all’ambito più sensibile, quello degli imballaggi, questa attenzione al tema del riutilizzo dovrebbe tradursi anche in chiare misure per definire e regolare ambiti, modalità e limiti per l’introduzione e l’uso di contenitori riutilizzabili.
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Traspare infatti in modo reiterato una certa reticenza ad affrontare la questione quando ci si allontana dagli ambiti più scontati e “facili”, ossia quello degli imballaggi industriali destinati a circuiti B2B. Rispetto ai circuiti B2C, invece, l’uso di contenitori riutilizzabili presso negozi al dettaglio/punti vendita della GDO e pubblici esercizi, risulta a tutt’oggi materia sostanzialmente trascurata, quando invece proprio in quel contesto si determina la stragrande maggioranza dei rifiuti.
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Oggi in Italia l’unico vero riferimento normativo è l’art. 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141 (c.d. “Decreto clima”) che, regolando le modalità di utilizzo da parte del consumatore di “propri contenitori” per l’asporto di prodotti alimentari, implicitamente dimostra che tale pratica è consentita.
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Più recentemente la Commissione dell’Unione Europea, nella Decisone di esecuzione (UE) 2022/162 del 4 febbraio 2022, che stabilisce le modalità di applicazione della “Direttiva SUP”, indica tra le misure per conseguire una riduzione del consumo di tazze o bicchieri monouso per bevande e di contenitori monouso per alimenti, la promozione di alternative riutilizzabili a queste tipologie di contenitori monouso, a partire da contesti determinati come gli uffici pubblici, i luoghi di lavoro, i grandi eventi.
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Si tratta di primi indirizzi, ma per passare alla fase operativa sarebbe necessario un unico atto che dia forma all’intera materia rispetto alle tematiche della sicurezza alimentare e dell’igiene, delle agevolazioni per la gestione amministrativa e fiscale, nonché, infine, degli incentivi, in una logica di minima burocrazia e massima semplificazione attuativa, come suggerito negli allegati:
A - Sicurezza Alimentare
B - Amministrazione
C - Incentivi e fiscalità
I firmatari del presente Manifesto, che rappresentano realtà diverse tra loro per natura, approccio e ruolo, chiedono pertanto alle Istituzioni e alla Politica un impegno concreto su questi temi, auspicando che vada formandosi una vasta area di portatori d’interesse accomunati dai medesimi obiettivi, alla cui adesione il Manifesto stesso è aperto.
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Allegato A - Sicurezza alimentare
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Sinora è mancato il coordinamento con le disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, che nelle normative ambientali vengono ritualmente richiamate come “limite” cui fare riferimento, senza per altro fornire alcun criterio pratico che consenta di introdurre un’innovazione così importante avendo la ragionevole certezza di non incorrere in infrazioni delle normative sanitarie.
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Sarebbe pertanto di fondamentale importanza il coinvolgimento proattivo e preventivo delle autorità sanitarie, che rischiano invece di fungere esclusivamente da “controllore” e “sanzionatore” qualora le iniziative eventualmente intraprese siano dalle stesse ritenute non conformi.
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Nell’ordinamento nazionale, l’unica indicazione normativa significativa dal punto di vista dell’operatività concreta è infatti quella fornita dal già citato nel testo art. 7 del “Decreto clima”, che però non pretende certo di svolgere una trattazione organica della questione. Si limita infatti a fissare - in modo abbastanza incidentale quanto generico - le condizioni e le modalità di utilizzo di “contenitori propri” per l’asporto di prodotti alimentari da parte del consumatore. La formulazione potrebbe indurre a ritenere che qualora sia invece l’esercente del punto vendita a fornire al consumatore contenitori riutilizzabili idonei all’uso a contatto con gli alimenti, la cosa sia da considerarsi già pacificamente ammessa senza che siano necessarie particolari prescrizioni.
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Vorremmo pensare che questa interpretazione “ottimistica” fosse quella corretta, ma la realtà è che permane un totale stato di incertezza ed indeterminatezza che scoraggia i più dall’intraprendere sperimentazioni. Infatti, in assenza di chiare linee di indirizzo, le stesse Autorità sanitarie non sanno come comportarsi e quale sia il loro margine di discrezionalità, per cui finiscono spesso per assumere un atteggiamento di fatto aprioristicamente ostativo.
Allegato B - Amministrazione
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La diffusione di contenitori riutilizzabili nel mercato B2C su larga scala, sia GDO che Horeca, non può prescindere dal dispositivo della cauzione, ossia di un deposito di denaro contestuale al prelievo del contenitore, riscattabile riconsegnando il contenitore entro un limitato periodo di tempo, oltre il quale la cauzione scade e non viene più restituita.
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La corretta gestione dei flussi finanziari, contabili e fiscali delle cauzioni, in particolare rispetto al trattamento IVA ad essi dedicato, è uno degli ostacoli principali all’espansione dei modelli di riuso su larga scala, e per quanto tecnologie di tracciamento e pagamento possano risolvere problemi di ordine applicativo non si può prescindere da una parola di chiarezza da parte del legislatore sugli aspetti di rendicontazione, ad oggi incerti.
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Nel canale HoReCa esistono poi diversi modelli di deposito cauzionale, ognuno dei quali presenta specifiche caratteristiche a seconda del tipo di consumo che deve supportare: per tutte è comunque auspicabile un intervento normativo ad hoc, orientato a dare al fenomeno un quadro di riferimento certo, adeguato e favorevole al suo sviluppo.
Allegato C - Incentivi
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Il citato art. 7 del “Decreto clima” prevede incentivi economici per gli esercizi commerciali, sia di prossimità sia riconducibili ai circuiti della media e della grande distribuzione, “che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi”.
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Al di là tuttavia dell’entità assai modesta di tali contributi, non solo la formulazione adottata nell’istituirli esclude che possano accedervi i pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc.) ma, ancora una volta, mancano soprattutto un quadro ed una strategia organici di promozione ed agevolazione del “riutilizzabile”, per cui la previsione del “Decreto clima” finisce per rappresentare più un (piccolo) premio alla buona volontà di pochi pionieri che un effettivo strumento di sostegno e di un grande cambiamento.
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Solo in un quadro di strategia organica, infatti, sono pensabili forme di incentivazione realmente significative, che potrebbero anche assumere forma di agevolazioni fiscali (ad esempio operando sull’IVA), e comunque tali da poter dispiegare un’effettiva e concreta efficacia.
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Un serio approccio al tema degli incentivi non può infine non tenere conto della difficoltà di certificarne l’impatto positivo: l’acquisto di contenitori riutilizzabili e l’adeguamento delle strutture al loro utilizzo non è di per sé garanzia di efficacia dell’iniziativa, perché i contenitori potrebbero rimanere inutilizzati o venire immediatamente dispersi.
Questa difficoltà tecnica impone cautela e parsimonia nelle misure a sostegno della transizione dall’usa e getta, e per quanto possa essere risolta con tecnologie di tracciamento di ogni utilizzo dei contenitori richiede uno sforzo di comprensione e di innovazione da parte dei policy makers.
Milano, 21 febbraio 2022